I giudici rilevano che nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati acquisiti plurimi elementi indicativi del “ricorso da parte dei membri dell’associazione alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo tale da determinare uno stato di soggezione delle persone che sono venute a contatto con il sodalizio e da consentire all’associazione di conseguire il controllo del territorio e di realizzare il proprio programma criminoso di infiltrazione nel tessuto economico locale e soprattutto nelle piccole e medie imprese e nella vita politica del Comune di Carmagnola.